I chiarimenti sulla rilevanza fiscale del “provento” generato dalla differenza tra il corrispettivo pagato per l’acquisizione e il valore nominale del credito d’imposta
1 dicembre 2023
Uno studio di commercialisti che intende acquistare dei crediti d'imposta per bonus edilizi non riconducibili allo svolgimento di prestazioni professionali, per un prezzo inferiore al valore degli stessi crediti, non dovrà imputare tale “differenziale positivo” in una delle categorie reddituali previste dal Tuir in quanto l’operazione non genera reddito imponibile. È in sintesi il principio espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 472 del 30 novembre.
L’istante chiarisce che il credito, da utilizzare in compensazione in quattro rate annuali, non è assolutamente correlato con le prestazioni rese dallo studio o dai singoli professionisti associati. Si tratta, infatti, dell’acquisto di un credito d’imposta derivante dall'opzione esercitata da un contribuente titolare del Superbonus (detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio) per delle spese sostenute nel 2022.
L’Agenzia in via preliminare ricorda il presupposto impositivo sancito, dall’articolo 1 del Tuir, basato sul possesso di redditi in denaro o in natura. Ricorda, inoltre, la disciplina fiscale delle associazioni professionali costituite tra persone fisiche, assimilate dallo stesso Tuir (articolo 5, comma 3, lettera c) alle società semplici. Tale analogia comporta che le associazioni professionali, non possono svolgere attività d'impresa e che il proprio reddito imponibile, costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate nel medesimo articolo 5 del Tuir, sia imputato per trasparenza in capo a ciascun socio.
La stessa Agenzia, inoltre, fa un quadro delle numerose disposizioni normative e della prassi intervenute sul tema di bonus edilizi, incluse quelle sull’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura al posto dell’utilizzo diretto.
L’istante chiarisce che il credito, da utilizzare in compensazione in quattro rate annuali, non è assolutamente correlato con le prestazioni rese dallo studio o dai singoli professionisti associati. Si tratta, infatti, dell’acquisto di un credito d’imposta derivante dall'opzione esercitata da un contribuente titolare del Superbonus (detrazione prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio) per delle spese sostenute nel 2022.
L’Agenzia in via preliminare ricorda il presupposto impositivo sancito, dall’articolo 1 del Tuir, basato sul possesso di redditi in denaro o in natura. Ricorda, inoltre, la disciplina fiscale delle associazioni professionali costituite tra persone fisiche, assimilate dallo stesso Tuir (articolo 5, comma 3, lettera c) alle società semplici. Tale analogia comporta che le associazioni professionali, non possono svolgere attività d'impresa e che il proprio reddito imponibile, costituito dalla somma delle singole categorie di reddito indicate nel medesimo articolo 5 del Tuir, sia imputato per trasparenza in capo a ciascun socio.
La stessa Agenzia, inoltre, fa un quadro delle numerose disposizioni normative e della prassi intervenute sul tema di bonus edilizi, incluse quelle sull’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura al posto dell’utilizzo diretto.
Al riguardo l’Agenzia rileva che fin dall’inizio il legislatore ha inteso riconoscere ai contribuenti un'agevolazione, sotto forma di detrazione dall'imposta lorda, di ammontare superiore ai costi sostenuti senza, tuttavia, prevedere alcuna rilevanza reddituale del differenziale positivo riferibile al Superbonus (pari al 10% delle spese medesime).
Anche in relazione alla cessione del credito, la norma ne prevede l’utilizzo in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali adottata con la detrazione, stabilendo che l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Pertanto, la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito. L’Agenzia, quindi, passa in rassegna diverse tipologie reddituali come i redditi di capitale, di lavoro autonomo, oltre alla vasta categoria dei redditi diversi, per concludere che la discrepanza in esame non è riconducibile a nessuna fattispecie.
In conclusione alla luce del quadro delineato, l’Agenzia, vista l’assenza di una norma ad hoc sulla rilevanza reddituale di tali somme e considerato che le stesse non sono riconducibili in nessuna categoria prevista dal Tuir, ritiene che il differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto, non generi reddito imponibile in capo allo studio istante.
FONTE: FiscoOggi
Anche in relazione alla cessione del credito, la norma ne prevede l’utilizzo in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali adottata con la detrazione, stabilendo che l'eventuale quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Pertanto, la rilevanza reddituale di tale differenziale va ricercata in applicazione delle regole generali di tassazione del reddito. L’Agenzia, quindi, passa in rassegna diverse tipologie reddituali come i redditi di capitale, di lavoro autonomo, oltre alla vasta categoria dei redditi diversi, per concludere che la discrepanza in esame non è riconducibile a nessuna fattispecie.
In conclusione alla luce del quadro delineato, l’Agenzia, vista l’assenza di una norma ad hoc sulla rilevanza reddituale di tali somme e considerato che le stesse non sono riconducibili in nessuna categoria prevista dal Tuir, ritiene che il differenziale positivo tra l'importo nominale del credito e il prezzo di acquisto, non generi reddito imponibile in capo allo studio istante.
FONTE: FiscoOggi
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